{"id":14079,"date":"2023-03-29T09:45:37","date_gmt":"2023-03-29T07:45:37","guid":{"rendered":"https:\/\/consulenzagare.com\/?page_id=14079"},"modified":"2023-03-29T10:08:37","modified_gmt":"2023-03-29T08:08:37","slug":"l-20-marzo-1865-n-2248-allegato-f","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consulenzagare.com\/index.php\/l-20-marzo-1865-n-2248-allegato-f\/","title":{"rendered":"L. 20 marzo 1865, n. 2248 Allegato F"},"content":{"rendered":"\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-weight: 400;\"><strong>TITOLO VI Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CAPO I &#8211; Disposizioni preliminari.<\/p>\r\n<p>319. Le opere pubbliche che stanno a carico dello Stato si eseguiscono coi fondi e dentro i limiti determinati dall&#8217;annuale bilancio passivo dello Stato o da leggi speciali.<\/p>\r\n<p>320. Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che si rendono necessarie per la manutenzione e conservazione delle opere pubbliche e dei servizi che vi si riferiscono. Sono straordinarie quelle che si richiedono per l&#8217;eseguimento di opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle esistenti.<\/p>\r\n<p>321. Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici \u00e8 stanziata annualmente una somma destinata a sussidiare i comuni ed i consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico. La ripartizione di questa somma, da approvarsi per decreto reale, \u00e8 fatta dal Ministero dei lavori pubblici a benefizio di quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla presente legge e che sono definitivamente ordinate o gi\u00e0 in corso di esecuzione. Il Ministero dei lavori pubblici invigiler\u00e0 al giusto impiego dei sussidi accordati.<\/p>\r\n<p>323. Ogni progetto sar\u00e0 corredato da un capitolato di appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che s&#8217;impongono all&#8217;imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali comprese nella presente legge. Il capitolato deve essere compilato in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli hanno servito di base.<\/p>\r\n<p>324. Nei capitolati di appalto sar\u00e0 dichiarato se le espropriazioni staranno a carico diretto dell&#8217;amministrazione, o se saranno accollate all&#8217;appaltatore. Gli atti di cessione e di quietanza si fanno secondo le norme stabilite dalla legge sulle espropriazioni. \u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong class=\"privacy-policy-tutorial\"><strong>CAPO II &#8211; Dei contratti.<\/strong><\/strong><\/p>\r\n<p>325. Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazioni si provvede per mezzo di contratti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici o suoi delegati, o per economia, nei limiti e secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilit\u00e0 generale dello Stato.<\/p>\r\n<p>326. I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto \u00e8 fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualit\u00e0 di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto pu\u00f2 variare, tanto in pi\u00f9 quanto in meno, secondo la quantit\u00e0 effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unit\u00e0 di misura e per ogni specie di lavoro.<\/p>\r\n<p>327. Nel corrispettivo per l&#8217;esecuzione dei lavori tanto a corpo che a misura, s&#8217;intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l&#8217;opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato di appalto.<\/p>\r\n<p>328. I lavori, la entit\u00e0 e valore dei quali non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguiscono in economia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilit\u00e0.<\/p>\r\n<p>329. In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.<\/p>\r\n<p>330. Fanno parte integrale del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale di appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto. Trattandosi per\u00f2 di oggetti di poca entit\u00e0 la perizia di stima delle opere o provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse, pu\u00f2 servire di base ad un contratto.<\/p>\r\n<p>331. Nelle aste e in tutte le altre operazioni d&#8217;appalto si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e regolamenti di contabilit\u00e0 generale.<\/p>\r\n<p>332. Qualora il deliberatario non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell&#8217;atto di deliberamento, sar\u00e0 l&#8217;Amministrazione in facolt\u00e0 di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perder\u00e0 la somma che avr\u00e0 depositata per sicurezza dell&#8217;asta.<\/p>\r\n<p>333. Qualunque sia il numero dei soci in una impresa, l&#8217;Amministrazione, tanto nell&#8217;atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta di dipendenti dall&#8217;impresa medesima.<\/p>\r\n<p>334. [Occorrendo il caso che il deliberatario, nell&#8217;atto della stipulazione del contratto definitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l&#8217;Amministrazione ha diritto di rifiutarvisi, se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all&#8217;asta per la medesima impresa].<\/p>\r\n<p>335. Tutte le spese relative all&#8217;asta, alla stipulazione del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai vigenti regolamenti, sono a carico dell&#8217;imprenditore.<\/p>\r\n<p>336. I contratti non sono obbligatori per l&#8217;Amministrazione, finch\u00e9 non sono approvati dalla superiore Autorit\u00e0 delle forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha sottoscritto l&#8217;atto del deliberamento all&#8217;asta. \u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong class=\"privacy-policy-tutorial\">C<strong>APO III &#8211; Esecuzione dei contratti.<\/strong> <\/strong><\/p>\r\n<p>337. I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l&#8217;approvazione dell&#8217;Autorit\u00e0 competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilit\u00e0 generale. Nei casi di urgenza il Ministero pu\u00f2 autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terr\u00e0 conto di tutto ci\u00f2 che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario del reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato.<\/p>\r\n<p>338. L&#8217;ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso di urgenza di cui all&#8217;articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovr\u00e0 risultare da un verbale steso in concorso, coll&#8217;impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbale decorrer\u00e0 il termine utile pel compimento delle opere.<\/p>\r\n<p>339. 1. E&#8217; vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute.<\/p>\r\n<p>340. L&#8217;Amministrazione \u00e8 in diritto di rescindere il contratto, quando l&#8217;appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l&#8217;appaltatore avr\u00e0 ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sar\u00e0 passibile del danno che provenisse all&#8217;Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d&#8217;ufficio.<\/p>\r\n<p>341. Nel caso in cui per negligenza dell&#8217;appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell&#8217;ingegnere direttore, da assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l&#8217;Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sar\u00e0 in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d&#8217;ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese dell&#8217;impresa o sua sicurt\u00e0.<\/p>\r\n<p>342. Non pu\u00f2 l&#8217;appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l&#8217;ordine per iscritto dall&#8217;ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione. Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennit\u00e0 per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l&#8217;Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l&#8217;appaltatore dovr\u00e0 tosto prestarsi sulla richiesta dell&#8217;ingegnere direttore; in questi casi per\u00f2 l&#8217;ingegnere medesimo dovr\u00e0 darne immediata partecipazione all&#8217;Amministrazione, la quale potr\u00e0 sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all&#8217;appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza.<\/p>\r\n<p>343. Verificandosi il bisogno d&#8217;introdurre in un progetto gi\u00e0 in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non sieno previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l&#8217;ingegnere direttore ne promuove l&#8217;approvazione dell&#8217;Autorit\u00e0 competente, presentando una perizia suppletiva che servir\u00e0 di base ad una distinta sottomissione o ad un&#8217;appendice al contratto principale.<\/p>\r\n<p>344. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l&#8217;appaltatore \u00e8 obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di l\u00e0 di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sar\u00e0 all&#8217;appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.<\/p>\r\n<p>345. E&#8217; facoltativo all&#8217;Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell&#8217;importare delle opere non eseguite.<\/p>\r\n<p>346. Il regolamento determina le discipline da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori ed al modo di regolare la contabilit\u00e0 e la liquidazione loro.<\/p>\r\n<p>347. L&#8217;appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini che l&#8217;andamento dei lavori pu\u00f2 richiedere; in ogni caso l&#8217;appaltatore \u00e8 sempre responsabile verso l&#8217;Amministrazione ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti.<\/p>\r\n<p>348. L&#8217;appaltatore non pu\u00f2 pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Appena accaduto il danno, l&#8217;appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all&#8217;accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell&#8217;appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto. Frattanto la impresa non potr\u00e0 sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.<\/p>\r\n<p>349. Nei capitoli di appalto potr\u00e0 prestabilirsi che le questioni tra l&#8217;Amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri.<\/p>\r\n<p>350. Il prezzo di appalto \u00e8 pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate dalla legge di contabilit\u00e0 generale dello Stato. Potr\u00e0 l&#8217;Amministrazione ritenere le rate di pagamento in acconto, qualora l&#8217;appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto.<\/p>\r\n<p>351. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sar\u00e0 concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l&#8217;Autorit\u00e0 amministrativa, da cui l&#8217;impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all&#8217;andamento ed alla perfezione dell&#8217;opera. Potranno per\u00f2 essere senz&#8217;altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell&#8217;opera.<\/p>\r\n<p>352. Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorit\u00e0 giudiziaria comunicate all&#8217;Autorit\u00e0 amministrativa da cui dipende l&#8217;impresa.<\/p>\r\n<p>353. Quando a termini dell&#8217;art. 351 l&#8217;Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennit\u00e0, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all&#8217;esecuzione delle stesse opere.<\/p>\r\n<p>354. Ai creditori per indennit\u00e0 dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilit\u00e0 pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.<\/p>\r\n<p>355. L&#8217;autorit\u00e0 che avr\u00e0 ordinato un sequestro sar\u00e0 sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolute dalla potest\u00e0 competente le questioni riguardanti la legittimit\u00e0 e sussistenza dei titoli e delle domande. 356. Non \u00e8 ammessa per parte dei venditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro gi\u00e0 introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo.<\/p>\r\n<p>357. Potr\u00e0 l&#8217;Amministrazione, previo diffidamento per iscritto all&#8217;impresario pagare direttamente la mercede giornaliera degli operai che risultasse essersi dall&#8217;impresario rifiutata senza giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi. Le somme pagate a questo titolo saranno dall&#8217;Amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori.<\/p>\r\n<p>358. L&#8217;ultima rata di appalto risultante dall&#8217;atto finale di collaudazione sar\u00e0 pagata all&#8217;appaltatore dopo esaurite le operazioni seguenti.<\/p>\r\n<p>359. Ultimati i lavori l&#8217;ingegnere direttore ne presenta il conto finale corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi gli atti d&#8217;acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e di mutazione al catasto, che l&#8217;appaltatore dovr\u00e0 consegnare a giustificazione del fattone pagamento, qualora ne avesse avuto l&#8217;obbligo a termini del contratto di appalto.<\/p>\r\n<p>360. Tosto ordinata la collaudazione delle opere l&#8217;Amministrazione ne d\u00e0 avviso al pubblico, invitando i creditori verso l&#8217;appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso.<\/p>\r\n<p>361. Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall&#8217;Amministrazione comunicate all&#8217;appaltatore, il quale non potr\u00e0 pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se prima non giustifica di aver tacitato ogni domanda.<\/p>\r\n<p>362. La collaudazione dei lavori \u00e8 affidata dall&#8217;autorit\u00e0 competente ad un funzionario di ruolo in attivit\u00e0 di servizio od a riposo del Ministero dei lavori pubblici, provvisto di laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione dello Stato provvisto dello stesso titolo. In casi di notevole importanza la collaudazione \u00e8 affidata ad una Commissione che pu\u00f2 essere composta di membri tecnici e amministrativi. La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale pu\u00f2 essere affidata, anche, con le stesse norme di cui al comma precedente, a funzionari tecnici dei ruoli sopraddetti provvisti di diploma di geometra o di altro titolo equipollente. Le visite di collaudo saranno sempre fatte con l&#8217;intervento del direttore dei lavori, ed in contraddittorio dell&#8217;impresa o del suo rappresentante.<\/p>\r\n<p>363. Per imprese non eccedenti la somma di lire 6000 potr\u00e0 prescindersi dall&#8217;atto formale di collaudazione, e baster\u00e0 un certificato dell&#8217;ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.<\/p>\r\n<p>364. Un regolamento determina le norme e la procedura di collaudazione e degli atti relativi per garanzia della perfetta esecuzione delle opere e dell&#8217;adempimento degli obblighi e delle condizioni dei contratti, per la liquidazione dei crediti della impresa e per la risoluzione delle contestazioni che insorgessero colla impresa stessa.<\/p>\r\n<p>365. La restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurt\u00e0 non pu\u00f2 aver luogo che in seguito al finale collaudo. \u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO VIII Disposizioni generali e transitorie<\/strong><\/p>\r\n<p>CAPO I &#8211; Disposizioni generali.<\/p>\r\n<p>373. Per quanto riguarda l&#8217;espropriazione per l&#8217;esecuzione dei lavori pubblici si osserveranno le disposizioni legislative sulla espropriazione per causa di utilit\u00e0 pubblica.<\/p>\r\n<p>374. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con sanzioni amministrative che potranno estendersi fino a lire 100.000, salvo quanto \u00e8 specialmente disposto nel titolo V riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate.<\/p>\r\n<p>375. I regolamenti emanati per l&#8217;esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione di pene di polizia e di sanzioni amministrative non eccedenti le lire 60.000 .<\/p>\r\n<p>376. Oltre le pene di polizia e le multe predette ed il sequestro, ove occorra, degli oggetti colti in contravvenzione, s&#8217;intender\u00e0 sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.<\/p>\r\n<p>377. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli dei comuni e dai carabinieri reali.<\/p>\r\n<p>378. Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, \u00e8 riservato al prefetto l&#8217;ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarit\u00e0 delle denuncie, e sentito l&#8217;ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell&#8217;autorit\u00e0 locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l&#8217;importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte. Il prefetto promuove inoltre l&#8217;azione penale contro il trasgressore, allorch\u00e9 lo giudichi necessario od opportuno. Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.<\/p>\r\n<p>379. In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorit\u00e0 deliberazioni o decisioni, sar\u00e0 a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all&#8217;autorit\u00e0 superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi. Il termine pei ricorsi si riterr\u00e0 di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.<\/p>\r\n<p>380. Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse localit\u00e0 sulle materie alle quali \u00e8 provveduto dalla presente legge. Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TITOLO VI Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici CAPO I &#8211; Disposizioni preliminari. 319. 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